fbpx
domenica, Aprile 28, 2024
HomeGuideConsigliPrestazione occasionale VS Cessione diritti d’autore

Prestazione occasionale VS Cessione diritti d’autore

-

ascolta l'articolo!

Come capita a molti giovani designer freelance agli inizi della propria carriera è normale lavorare con la formula della ritenuta d’acconto. Si tratta di uno strumento di pagamento ormai molto diffuso  per pagar le prestazioni lavorative a chi ancora non ha una partita iva o a impiegati che svolgono mansioni al di fuori della propria agenzia.

Non tutti sanno però che esistono due forme di ritenuta d’acconto, una, appunto, detta ritenuta d’acconto per prestazione occasionale, l’altra, invece, adatta per la maggior parte per chi crea contenuti per il web o opere artistiche in generale chiamata contratto di cessione dei diritti d’autore.

Vediamo ora quali sono le differenze tra le due opzioni.

LA RITENUTA D’ACCONTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE consiste in una fornitura di un servizio saltuaria che non supera i 30 giorni con lo stesso committente, quindi un rapporto non continuativo nel tempo, e i guadagni non possono superare i 5000 euro netti nello stesso anno solare (dal primo gennaio al 31 dicembre)

la ritenuta d’acconto per prestazione occasionale è definita da:

  • non è abituale o continuativa
  • non è professionale
  • non è coordinata

da qui si deduce che non è possibile cedere servizi che si prolungano nel tempo, come ad esempio gestione di siti internet o profili social in quanto sono attività che si protraggono nel tempo con lo stesso cliente. Alla stipula di una prestazione occasionale va emessa apposita ricevuta che contenga i dati delle due parti: per il committente partita iva e nome del azienda e per il professionista il nome, cognome e codice fiscale, un numero progressivo del documento, la data di emissione, il totale dei guadagni percepiti, la ritenuta d’acconto e il totale da pagare. in oltre per tutte le prestazioni che superano i 77, 47 euro va allegata una marca da bollo (indifferentemente cartacea o virtuale) da parte della parte committente.

Il calcolo della ritenuta d’acconto è estremamente semplice in quanto si tratta di sottrarre il 20% dal totale della prestazioni, quindi facendo un esempio pratico su una prestazione di 100€ lordi dovrete sottrarre il 20% (100 / 1,20)
equivalente a 16,67 cifra che spetterà al vostro committente versare nelle tasche dello stato mentre voi incasserete 88.33€

Le somme maturate durante l’anno sono poi rimborsabili dal professionista tramite dichiarazione dei redditi  qualora il suo reddito complessivo risulti essere tale per cui L’IRPEF versata è superiore a quella che avrebbe dovuto effettivamente pagare. Se il compenso annuo supera i 5000 euro, i contributi previdenziali da versare alla Gestione separata Inps spettano per 2/3 a carico del committente. L’iscrizione alla Gestione separata INPS è obbligatoria se il reddito maturato dal freelancer supera i 7000 euro l’anno e, in presenza di prestazioni d’opera di impresa e professionali, è possibile per le aziende e professionisti continuare ad applicare la prestazione di lavoro occasionale con ritenuta del 20%.

il massimo importo di un compenso di ritenuta d’acconto e di 2500€

Vediamo ora in cosa consiste il contratto con cessione dei diritti d’autore e a chi conviene aderire.

In primo luogo il contratto di cessione dei dritti d’autore si svincola del tutto dai paletti imposti dalla prestazione occasionale, ovvero può esservi una cessione di una o più opere in modalità abituale e continuativa nel tempo anche se non obbliga l’autore né alla presenza fisica in un dato ufficio, né a prestare la propria opera in orari predefiniti, bensì solo alla trasmissione del frutto del proprio lavoro intellettuale che potrà poi essere utilizza una a più volte nel tempo.

Questo tipo di contratto e di per se indicato per scrittori, traduttori, autori televisivi, editor, copywriter, giornalisti, fumettisti, coloristi, blogger, marketer, grafici e tutti coloro che producono un lavoro avente come risultato le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma espressiva (art. 2575 c.c.).
Anche i lavori grafici, in quanto opere creative, sono tutelate dalla legge, che li riconosce come particolare espressione del lavoro intellettuale (legge n. 633/1941, art. 1-5).

LA CESSIONE DEL DIRITTO D’AUTORE è definita da:

  • non può mai essere previsto un orario di lavoro
  • non può mai essere richiesta la realizzazione del lavoro in una sede fisica predefinita.
  • rinuncia a rivendicare ogni ulteriore compenso dallo sfruttamento delle tue opere

Con la cessione del diritto d’autore autorizzi il committente a sfruttare una tua opera d’ingegno in cambio di un compenso equo. Proprio per questo è opportuno anche ricordare che il diritto d’autore è una branca del diritto commerciale (sfruttamento economico di un’opera di ingegno) e che la cessione dei diritti d’autore è regolata dal Codice Civile (Libro V, art. 2575 e seguenti) e dalle Leggi sull’Editoria (L. 633/1941,  più volte modifica e armonizzata alle direttive comunitarie e L.128/2004).

Per far aderire le parti al contratto d’autore va compilato uno specifico contratto sottoscritto da entrambi le parti, dove dovranno essere necessariamente inseriti i seguenti dati:

  • i dati anagrafici dell’Autore dell’Opera e quelli della società editrice, o del legale rappresentante di essa;
  • la tipologia di lavoro, ossia l’opera realizzata, i cui diritti vengono ceduti;
  • il compenso pattuito per la cessione dei diritti e le modalità di pagamento.

il contratto d’autore è un contratto di utilizzazione economica e quindi sono previste regole del tutto differenti da quelle valevoli sia nei contratti di tipo subordinato che nei contratti di collaborazione occasionale e queste variano in base all’età del professionista:

  • 25% per contribuenti con età superiore ai 35 anni
  • 40% per contribuenti con età pari o inferiore ai 35 anniAl compenso va inoltre applicata una ritenuta d’acconto del 20%, che aumenta fino al 30% se l’autore non risiede in Italia.

La cosa veramente interessante è che il contratto di cessione del diritto d’autore non è vincolato, come quello della Prestazione Occasionale, alla soglia dei 5000 euro annui. Ciò significa che un autore editoriale può percepire quanti redditi vuole dalle sue opere dell’ingegno. Inoltre, non è prevista, in alcun caso l’applicazione dell’IVA.

Anche in questo caso i compensi percepiti per i diritti d’autore devono essere inseriti nelle dichiarazioni fiscali come Redditi da Lavoro Autonomo ed essere elencati alla voce “Altri redditi”e deve essere indicata anche la deduzione forfettaria e la ritenuta alla fonte subita.

Il calcolo in questo caso e leggermente più complicato rispetto al precedente.

Supponendo sempre che il totale sia di 100€ dovremo prima definire quanto è la quota esente, mettiamo il caso di avere più di 35 anni la quota esente sara del 25% ovvero 25 euro quindi i restanti 75€  sarà la somma su cui verrà effettuata la  ritenuta d’acconto del 20% che sarà di 15€ quindi il netto percepito da pagare è di 85€ in caso invece di un under 35 la somma percepita su 100€ e di 88€

Questa, in modo molto sommario, è la spiegazione di questi strumenti di pagamento per regolarizzare il nostro lavoro.
È comunque sempre bene consultarsi  con un commercialista per avere chiaro tutti gli adempimenti e quale difficoltà burocratiche si possono incontrare.

Commenta

Commenti

Lombardo Marco
Lombardo Marcohttp://wiredlayer.com
Marco lombardo è il fondatore di robadagrafici.net Si occupa di aiutare i marchi a crescere. Crea identità memorabili grazie a strategie che ne rafforzano l'identità. marcolombardo@wiredlayer.com info@robadagrafici.net
- Advertisment -