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mercoledì, Aprile 17, 2024
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I file sorgenti sono di mia proprietà? il file di chi è??

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Oggi il mio cliente mi ha chiesto di passargli i sorgenti… ma i sorgenti di chi sono?

Rispondo subito alla domanda del titolo, se te lo stai chiedendo: SONO TUOI, eccetto in rarissimi casi in cui il contratto lo prevedeva, altrimenti tocca farti pagare in più e bene. So di persone che si fanno pagare il 30% in più, altri tre volte tanto il lavoro finito e, altri ancora, dicono di farsi pagare 20 volte il prezzo concordato per il file finale (in tempo di crisi…)

Facciamo chiarezza: il tuo cliente paga per il lavoro finito (pdf) non per file che modificati creano altri lavori basati sul tuo.
Per quelli,come detto su, si paga un extra.

Esempio scemo: Se compri una macchina, mica ti danno anche i progetti di realizzazione insieme! Ricordate sempre che lavorando oltreoceano di regola i psd si pagano. Lavorando con americani, è la prassi. Poi una volta accettati i psd, pagano la messa in opera del progetto. Il motivo è ovvio: mantenendo il file originale e la proprietà del tale uno si assicura anche un indotto che la proprietà intellettuale produce, perché altrimenti quando si consegnano gli originali, che poi possono essere manomessi da qualsiasi stamperia, è facile che avendo la possibilità di smontarlo pezzo per pezzo, ricostruirlo, modificarlo, aggiornare dati e cambiare testi, possano poi magari rivendere il tuo lavoro.
Noi vendiamo il prodotto finito, non come si arriva a tale prodotto. Quindi, a meno che il tuo contratto non specifichi la consegna dei sorgenti, i sorgenti non fanno parte del lavoro e della proprietà del cliente finale.

 

“Posso dire che il lavoro è mio?”

 

La regola prevede che l’esecutivo è tuo, rimane la proprietà intellettuale, salvo specifiche contrattuali diverse, ergo non sorgono nemmeno problemi se mostrate quel lavoro (es. behance, etc.)

Nello specifico e per parlare politichese
L’art. 1, L. 633/41 stabilisce che “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”.

Specificando oltre:
Ai sensi del successivo art. 2, appartengono a questi generi:
[editato per snellire il discorso]
le opere della scultura, della pittura, del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all’industria

i disegni e le opere dell’architettura;

le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora;

le opere fotografiche, sempre che non si tratti di semplice fotografie;

i programmi per elaboratore;

le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo;

le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

La maggioranza della giurisprudenza e della dottrina ritengono che questa indicazione non abbia carattere tassativo: un contenuto che non faccia parte di questo elenco non deve ritenersi a priori escluso dalla tutela.
(tra le quali, se del caso, il sito Web) sebbene non compaiano tra le tipologie espressamente contemplate dalle citate norme.
Oltre alle opere create dal nulla (espressioni della massima creatività e originalità dell’autore), la normativa protegge anche le opere cc.dd. derivate (meshups).

L’elemento che accomuna tutte le opere dell’ingegno è che esse sono il risultato dell’attività creativa della persona: “Il titolo originario dell’acquisto del diritti di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale” (art. 2576 c.c. e art. 6 L. 633/41).

Stefano Torregrossa di onicedesigne spiega precisamente questa legge riassumendola cosi:
” I file sorgente sono di fatto coperti da diritto di paternità (Legge 633 del 22 Aprile 1941, e successive integrazioni, tra cui le due normative europee 96/9 e 91/250), anche in considerazione del fatto che i software di gestione dei suddetti file e dei relativi font utilizzati sono di proprietà del creativo stesso. Il designer in questo senso è tenuto alla sola consegna dei file esecutivi di stampa in formato pdf ad alta risoluzione realizzati in collaborazione con il cliente e da lui approvati, come prodotto finito e pronto per la stampa; la parte di ideazione, il processo di realizzazione, i singoli elementi della composizione e gli strumenti software utilizzati per assemblare il lavoro non sono in alcun modo cedibili (l’esempio più ovvio: i font che, se acquistati, sono coperti da licenza personale e non sono cedibili a terzi). […] È bene ricordare che i sorgenti – sia perché contengono la nostra creatività e il nostro modo di costruire un lavoro, sia per i diritti economici perduti con la cessione – possono essere eventualmente quantificati e di fatto acquistati dal cliente, separatamente dal file esecutivo già consegnato.”

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Lombardo Marco
Lombardo Marcohttp://wiredlayer.com
Marco lombardo è il fondatore di robadagrafici.net Si occupa di aiutare i marchi a crescere. Crea identità memorabili grazie a strategie che ne rafforzano l'identità. marcolombardo@wiredlayer.com info@robadagrafici.net
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